Affinché la vostra disdetta sia giuridicamente valida e non rischiate una costosa doppia assicurazione, dovreste rispettare le tre regole fondamentali seguenti.
Regola 1
Rispettare il termine di disdetta ordinario (uno sguardo alla polizza)
In Svizzera la maggior parte dei contratti di assicurazione di cose viene stipulata per una durata da 1 a 5 anni. Se desiderate terminare il contratto regolarmente, vale il termine di disdetta ordinario.
- Il termine standard
- Di regola il termine di disdetta è di 3 mesi prima della fine dell’anno d’assicurazione.
- La data decisiva
- Fa stato la data di scadenza (scadenza principale) riportata sulla polizza – spesso il 1° gennaio o la data di stipulazione del contratto. Se ad esempio la vostra assicurazione economia domestica scade il 31 dicembre, la lettera di disdetta deve pervenire alla compagnia al più tardi il 30 settembre.
- Attenzione ai contratti pluriennali
- I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 possono, grazie alla legge riveduta sul contratto d’assicurazione (LCA), essere disdetti per la fine del terzo anno d’assicurazione indipendentemente dalla durata convenuta – con lo stesso termine di 3 mesi. Per i contratti più vecchi vale la durata convenuta. Molte compagnie concedono però anche lì un diritto di disdetta annuale – vale la pena dare uno sguardo alle condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Regola 2
Sfruttare il diritto di disdetta straordinario
In determinate situazioni potete lasciare un’assicurazione anche durante l’anno o senza rispettare il termine ordinario. I due casi più importanti:
A. Disdetta per aumento del premio
La vostra assicurazione aumenta il premio o modifica le condizioni per l’anno successivo a vostro sfavore? Allora le condizioni d’assicurazione prevedono quasi sempre un diritto di disdetta straordinario. La disdetta deve di solito pervenire alla compagnia entro l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione in corso – presso alcune compagnie entro 30 giorni dal ricevimento della nuova fattura dei premi.
B. Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro per il quale l’assicurazione fornisce una prestazione, entrambe le parti possono sciogliere il contratto (art. 42 LCA). In qualità di stipulante dovete disdire al più tardi 14 giorni dopo essere venuti a conoscenza del pagamento. Il contratto termina quindi anticipatamente, senza dover attendere la fine dell’anno d’assicurazione.
Regola 3
NON conta il timbro postale – è decisiva la ricezione!
L’errore più frequente e più costoso nelle disdette in Svizzera riguarda l’invio postale. Molti assicurati pensano che basti imbucare la lettera l’ultimo giorno del termine. È un errore.
- Arrivare in tempo
- La lettera deve essere pervenuta all’assicurazione prima della scadenza del termine.
- Attenzione al fine settimana
- Se l’ultimo giorno del termine cade di domenica, la lettera dovrebbe essere presso la compagnia già il venerdì precedente.
- Il nostro consiglio
- Inviate le disdette sempre per raccomandata e prevedete un margine di almeno 7–10 giorni. Solo così avrete una prova in caso di controversia.
In caso di cambio del veicolo, l’assicurazione veicoli a motore passa di regola alla nuova auto. Se vendete il veicolo senza sostituirlo o depositate le targhe, l’assicurazione può essere annullata o sospesa durante l’anno secondo le CGA.
Disdite solo quando la nuova assicurazione ha confermato per iscritto – in particolare per responsabilità civile, indennità giornaliera e assicurazioni sulla vita. Per il pilastro 3a e le assicurazioni sulla vita una disdetta comporta il riscatto, spesso con perdita. Fatevi consigliare prima.