Assicurazione infortuni LAINF
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Ogni datore di lavoro in Svizzera deve assicurare i propri collaboratori contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. Chi lavora almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro è inoltre assicurato contro gli infortuni non professionali (tempo libero).
- Spese di cura nel reparto comune, senza franchigia né aliquota percentuale
- Indennità giornaliera d’infortunio: 80 % del salario assicurato dal 3° giorno dopo l’infortunio
- Rendite d’invalidità e per superstiti nonché indennità per menomazione dell’integrità
- Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro, quello per gli infortuni non professionali può essere dedotto dal salario
Buono a sapersi: Molti settori (p. es. edilizia, industria, artigianato con macchinari) sono assicurati per legge presso la Suva – lì l’assicuratore LAINF non è liberamente sceglibile, l’assicurazione complementare invece sì. Gli indipendenti non sono assicurati obbligatoriamente e possono assicurarsi facoltativamente.